STATUTO
Associazione “Ex Allievi ITIS Stanislao Cannizzaro “
PARTE GENERALE
Art. 1.
– E’ costituita l’ Associazione “Ex Allievi ITIS
Stanislao Cannizzaro ”, (di seguito denominata per
brevità “Associazione Ex Allievi ITIS Cannizzaro”), con sede
sociale e legale presso l’Istituto Tecnico Industriale
Statale “ Stanislao Cannizzaro” di Catania, via Carlo
Pisacane, 1.
L’ Associazione “ Ex Allievi ITIS Cannizzaro “ è
apolitica, senza scopo di lucro, con durata illimitata nel
tempo.
Art. 2.
– L’Associazione si propone di:
a) Mantenere vivo il ricordo della scuola che ha concorso
alla formazione degli ex studenti.
b) Promuovere o attuare qualsiasi iniziativa intesa a
favorire i contatti e gli incontri fra tutti coloro che, a
vario titolo, hanno frequentato l’ITIS Cannizzaro di
Catania.
c) Conservare e rinsaldare i vincoli di amicizia tra gli ex
alunni e i docenti, educatori e maestri, anche se in
pensione o trasferiti ad altro istituto scolastico.
d) Favorire la promozione dell’immagine dell’ITIS Cannizzaro
di Catania.
e) Favorire iniziative finalizzate all’integrazione
dell'attività educativa e formativa dell'Istituto, in
particolare facilitando il collegamento dei diplomati con il
mondo del lavoro, mediante lo scambio di esperienze e
competenze.
f) Promuovere e organizzare corsi, convegni, stage ed ogni
altra iniziativa ritenuta utile per favorire l’aggiornamento
permanente dei soci.
g) Promuovere attività ed iniziative a favore di studenti
che frequentano l’Istituto Cannizzaro.
h) Istituire borse di studio per gli allievi meritevoli
dell’Istituto Cannizzaro di Catania.
i) Svolgere funzione di stimolo, di supporto e di incremento
delle attività extrascolastiche praticate nello stesso
Istituto che saranno stabilite di concerto tra gli organi
dirigenti dell’Istituto e quelli della Associazione.
j) Promuovere e favorire attività culturali, artistiche,
assistenziali, ricreative e sportive che si ritengono
necessarie, anche a favore degli studenti, del corpo
docenti, del personale Amministrativo dell’ITIS Cannizzaro,
delle loro famiglie e del territorio.
k) Contribuire all’integrazione degli immigrati, comunitari
e non, ed alla lotta alla dispersione scolastica.
Art. 3.
- L’Associazione può aderire a qualsiasi altra Associazione,
Ente o Sodalizio, con scopi affini o analoghi e promuovere
il collegamento con Associazioni di ex-allievi di altri
Istituti per svolgere azioni di comune interesse.
Art. 4.
– Sono previste le seguenti sezioni:
- Attività sportive e ludiche;
- Attività organizzative;
- Opere Assistenziali e di supporto;
-
Cultura e Stampa;
- Cinema, Teatro, Musica e Arte.
Art. 5.
- E’ consentito la creazione di nuove sezioni oltre quelle
elencate nell’art. 4.
Art. 6.
– L’Associazione può ricorrere all’ausilio dei singoli soci
per lo svolgimento di attività inerenti lo scopo sociale. Le
attività svolte dai singoli soci sono da considerarsi sempre
a titolo gratuito. Possono essere rimborsate eventuali spese
solo se preventivamente autorizzate dal Presidente
dell’Associazione, previo limiti fissati dal Consiglio
Direttivo.
SOCI
Art. 7.
- I soci si distinguono in:
- SOCI FONDATORI: coloro che hanno promosso e
costituito l’Associazione.
- SOCI ORDINARI: tutti gli allievi che abbiano
frequentato e conseguito il Diploma presso l’Istituto
Cannizzaro di Catania, ex Presidi (o Dirigenti scolastici)
dell’ITIS Cannizzaro; ex Docenti e Docenti in servizio
presso l’Istituto; Ex Personale ATA e Personale ATA in
servizio presso l’Istituto, Allievi che abbiano frequentato
almeno per un anno l’ITIS Cannizzaro di Catania.
Ø
-
SOCI SOSTENITORI:
persone fisiche o giuridiche che abbiano sostenuto e
sostengono l’Associazione con il versamento a suo favore di
una somma minima deliberata annualmente dal Consiglio
Direttivo;
Ø
-
SOCI ONORARI:
sono Soci Onorari: il Dirigente Scolastico pro-tempore, i
due collaboratori dello stesso e tutti coloro che sono
scelti dal Consiglio Direttivo per alti meriti. I Soci
Onorari sono esentati dal versamento della quota annuale.
Tutti i Soci hanno diritto di voto.
Art. 8.
– I Soci Fondatori , Ordinari , Onorari e Sostenitori hanno:
Ø
-
il diritto di partecipare alle attività dell’Associazione;
Ø
-
il dovere di osservare le deliberazioni degli Organi
Sociali;
Ø
-
il dovere di versare la quota sociale annuale così come
fissato dal Consiglio Direttivo (fatto salvo quanto previsto
per i Soci Onorari all’art. 7);
Ø
- il dovere di astenersi da qualsiasi azione che potrebbe
danneggiare l’Associazione e il suo prestigio.
Art. 9.
– Per poter aderire alla Associazione, gli aspiranti Soci
devono presentare istanza, su apposito modulo preparato
dalla segreteria dell’Associazione, in cui (scritto a
stampatello) sia dichiarato: nome e cognome, data di
nascita, domicilio, qualifica (Ex Allievo, Docente,
Dirigente scolastico, Personale ATA, ecc…),
recapito telefonico, specializzazione, sezione e anno
scolastico del conseguimento del proprio Diploma, eventuale
Laurea; indirizzo di posta elettronica.
La richiesta di adesione è consentita anche a mezzo on
line. Nel modulo, l’aspirante socio dichiarerà di voler
ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica indicato.
Art. 10
– L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere
permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
successivo art.14.
Art. 11.
– La qualifica di Socio ordinario diverrà effettiva previo
il pagamento della quota sociale. Al nuovo socio verrà
consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato
nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga
respinta l’interessato potrà presentare, entro 30 giorni
dalla comunicazione, ricorso, sul quale si pronuncerà in via
definitiva l’Assemblea dei Soci.
Art. 12.
- I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni assunte
dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme,
che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire
ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto,
diffida, sospensione temporanea e espulsione definitiva
dall’Associazione. Le somme versate per le quote sociali non
sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 13.
- I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione e ad essere eletti membri degli organismi
sociali.
Art. 14.
– La qualifica di socio si perde
per:
a) Decesso;
b) Mancato pagamento della quota sociale annuale;
c) Espulsione;
d) Dimissioni.
Le dimissioni, in forma scritta, dovranno essere inviate al
Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 15.
– Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed
è costituito da:
-
Beni immobili e mobili.
- Donazioni e lasciti.
- Rimborsi.
- Quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo dei Soci
Fondatori, Soci Ordinari e Soci Aggregati.
- Contributi versati da eventuali Soci Sostenitori.
- Eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio e ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea,
che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono
accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro
utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie
dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 16.
– L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige un
rendiconto economico e finanziario, nonché un bilancio
preventivo per l’anno sociale successivo, che devono essere
presentati all’Assemblea ordinaria dei Soci entro il 31
Marzo dell’anno successivo per l’approvazione. Ulteriore
deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o
impedimento. Il bilancio consuntivo deve essere depositato
presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni
precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni
associato.
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio
sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190 L. 662/1996 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 17.
– Gli organi dell’Associazione sono:
-
Assemblea dei Soci.
-
Consiglio Direttivo.
-
Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche degli organi sociali durano 3 anni. Ogni
socio non può ricoprire il medesimo incarico per più tre
mandati consecutivi. Gli incarichi di Presidente, Vice
Presidente, Segretario e Tesoriere sono tra loro
incompatibili.
Art. 18. –
L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via
Ordinaria e in via Straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno nel
periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile.
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è
presente la maggioranza assoluta dei soci con diritto di
voto, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei
votanti; in seconda convocazione la seduta è valida se è
presente almeno 1/3 degli associati.
L’Assemblea straordinaria è convocata quando sia necessaria
o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un
decimo degli associati. Delibera in prima convocazione con
la presenza di almeno i 2/3 degli associati. In seconda
convocazione è richiesta almeno la metà degli associati.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle
questioni poste all’ordine del giorno.
La convocazione va fatta a cura del Presidente tramite
avviso scritto con Posta Elettronica Ordinaria o con
WhatsApp, indicante la data e l’ora di prima e seconda
convocazione, l’ordine del giorno ed il luogo di adunanza da
comunicare ad ogni socio almeno otto giorni prima della data
stabilita per l’Assemblea.
L’Assemblea generale, su proposta del Presidente, con voto a
maggioranza, potrà nominare un Presidente Onorario, scelto
anche al di fuori dei Soci dell’Associazione. Il Presidente
Onorario potrà essere invitato a partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il mandato di Presidente Onorario, essendo incarico
onorifico, dura per un massimo di sei anni e comunque potrà
essere revocato dall’Assemblea generale in qualsiasi
momento.
Art. 19.
– L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente
dell’Associazione, ed in sua assenza od impedimento, dal
Vice-Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più
anziano di età, il quale nomina un segretario verbalizzante
in caso di assenza del Segretario.
L’Assemblea generale ha le seguenti
competenze:
- Elegge il Consiglio Direttivo.
- Approva il Bilancio consuntivo.
- Approva il Bilancio preventivo.
- Approva le linee generali del programma di attività.
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione
sociale.
- Delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento
interno.
- Approva eventuali provvedimenti disciplinari.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono normalmente assunte a
maggioranza dei presenti. Le votazioni relative a persone
sono sempre svolte a scrutinio segreto, mentre per le altre
tipologie di votazione il Presidente può ricorrere al voto
palese per alzata di mano.
Il verbale delle riunioni dell’Assemblea deve essere firmato
dal Presidente (o da chi ne fa le veci), e dal Segretario.
Quest’ultimo provvederà a raccogliere e conservare i verbali
in apposito registro.
Copia del verbale dovrà essere esposta in bacheca della sede
per almeno 7 giorni.
Art. 20.
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili per un massimo di 3
mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo, in sede deliberante, potrà avvalersi
del supporto del :
-
Dirigente Scolastico pro-tempore.
- Collaboratori del Dirigente Scolastico.
- Dirigente Amministrativo.
-Presidente
pro-tempore del Consiglio di Istituto.
-
Rappresentante degli alunni, proposto dal Dirigente
Scolastico pro-tempore.
Ciascuna delle funzioni sopra elencate, eventualmente
convocata per deliberare su uno o più ordini del giorno,
avrà diritto di voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti regolarmente eletti.
In caso di eventuale dimissione, espulsione o decesso di uno
(o più) di un componente
del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà a coprire
la carica vacante con la nomina del primo dei non eletti.
Se le dimissioni congiunte di più componenti il Consiglio
Direttivo, fanno venire meno la maggioranza dello stesso, il
Presidente è tenuto a convocare, entro un mese, l’Assemblea
dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Qualora, nei casi di cui al comma precedente, il Presidente
non dovesse provvedere alla
convocazione
dell’Assemblea nel termine fissato, alla convocazione potrà
provvedere, nel seguente ordine, il Vicepresidente o il
Segretario o il Socio più anziano d’età.
Art. 21
- Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea
Generale dei soci dovrà essere convocata almeno 15 giorni
prima della data per lo svolgimento della stessa.
L’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo
è validamente costituita se,in prima convocazione, è
presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione se
è presente un terzo dei soci.
L’Assemblea, prima di procedere alla votazione, elegge un
Seggio Elettorale, composto da tre membri
(1 Presidente e 2 Scrutatori). Chi si candida non può far
parte del Seggio elettorale.
Il Socio che vuole candidarsi alla carica di componente del
Consiglio Direttivo deve presentare la propria
candidatura entro 10 giorni prima dello svolgimento delle
votazioni.
La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo è a
scrutinio segreto. Ogni componente l’Assemblea
può esprimere fino a un massimo di 6 preferenze. Possono
essere votati anche soci che non hanno
presentato la propria candidatura. In caso di parità di voti
conseguiti viene eletto membro del Consiglio
Direttivo il socio con la maggior età.
Art. 22. –
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
-
Elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente,
Segretario e Tesoriere.
-
Nomina i responsabili di ogni singola sezione.
-
Esegue le delibere dell’Assemblea.
-
Programma l’attività sociale sulla base delle linee
d’indirizzo approvate dall’assemblea.
-
Redige il Bilancio consuntivo con il relativo rendiconto.
-
Redige il Bilancio preventivo.
-
Delibera circa l’ammissione dei soci.
-
Delibera gli importi delle quote annuali dei soci ordinari e
sostenitori.
-
Delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei
soci.
-
Cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di
proprietà dell’Associazione o ad esso affidati.
-
Decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle
attività organizzate da altre Associazioni affini.
-
Stipula gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali
con altre Associazioni ed Enti, se compatibili con i
principi ispiratori del presente statuto.
- Svolge
tutte le altre attività necessarie e funzionali alla
gestione
sociale.
-
Può affidare a Soci l’espletamento di compiti particolari
mediante delega.
-
Può invitare alle proprie riunioni Soci sostenitori, esperti
e consulenti nelle materie trattate.
-
Può predisporre appositi Regolamenti, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, per il migliore
funzionamento delle attività dell’Associazione e per il
raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni
può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di
commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività
gratuita e volontaria di cittadini non soci in grado, per
competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di
specifiche attività.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su
apposito registro, il relativo verbale, che verrà
sottoscritto dal Presidente (o da chi ha presieduto la
riunione) e dal Segretario.
Art. 23. -
Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si
riunisce di norma una volta ogni tre mesi o, comunque, tutte
le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne
facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà
dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza
dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in
sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi,
dal Consigliere più anziano di età. Le votazioni
normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto
quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in
sua assenza, di chi ne fa le veci.
Art. 24. –
Le deliberazioni assembleari, degli altri organismi sociali
e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della
sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro
formazione e restano successivamente a disposizione dei
soci, che possono consultarli.
Art. 25. –
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, con voto
segreto. Ha le seguenti funzioni:
-
Rappresenta l’Associazione.
-
Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, sia
in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria.
-
Nomina, con proprio Atto, i responsabili di sezione,
previsti dall’Art. 4.
-
Controfirma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso.
-
Sovrintende l’operato dei componenti del Consiglio Direttivo
e dei responsabili delle sezioni.
-
Provvede ad attivare un conto corrente postale o bancario
con doppia firma, previa delibera dell’Assemblea, per le
operazioni contabili.
Art. 26.
– Il Vice Presidente è vicario e sostituisce il Presidente
in caso di assenza o indisponibilità o
impedimento.
Art. 27.
– Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha le
seguenti funzioni:
-
Assiste e coadiuva il Presidente.
-
Ha la gestione della segreteria dell’Associazione.
-
E’ incaricato della stesura dei verbali, della
corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e
degli archivi. Per tali incombenze potrà avvalersi anche
dell’ausilio di collaboratori e consulenti esterni all’
Associazione, purché prestino gratuitamente il proprio
contributo.
-
Firma i verbali congiuntamente al Presidente.
Art. 28. –
Il Tesoriere è eletto, con voto segreto, dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti.
L’incarico di Tesoriere può essere revocato in qualsiasi
momento dal Consiglio Direttivo; non è in alcun modo
retribuito fatti salvi i rimborsi spese effettuati
nell’espletamento del mandato, opportunamente documentati e
autorizzati dal Consiglio Direttivo con ratifica
dell’Assemblea.
L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di
Presidente, Vice Presidente e Segretario.
Le competenze del Tesoriere sono:
-
Assiste il Presidente e il Segretario nella cura della
regolare e diligente tenuta della contabilità
dell’Associazione.
-
Cura l’attività amministrativa dell’Associazione e
predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 29.-
L' Assemblea Generale nomina ogni tre anni il Collegio dei
Probiviri. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta
applicazione del presente Statuto da parte degli organi
dell’Associazione. Esso delibera sui ricorsi presentati
dagli associati in merito alle controversie tra questi
ultimi e tra gli stessi e il Consiglio Direttivo. Delibera
altresì sulle controversie tra singoli membri del Consiglio
Direttivo e Consiglio Direttivo medesimo. Per i successivi
adempimenti di competenza, le decisioni del Collegio dei
Probiviri vanno comunicate al Presidente dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti
effettivi e due supplenti, tutti eletti dall’Assemblea dei
Soci con le analoghe modalità di elezione del Consiglio
Direttivo.
All’interno di detto Collegio si procede alla nomina del
Presidente e dei due membri effettivi. La carica di
Proboviro non dà luogo ad alcuna forma di compenso.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30.
– L’Assemblea Costituente, solo in via transitoria, elegge
il Consiglio Direttivo, costituito da 9
membri che restano in carica fino ad una nuova Assemblea
Generale che deve essere convocata comunque entro il termine
massimo di 1 anno.
Lo stesso Consiglio Direttivo costituente elegge il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il
Tesoriere. Saranno considerati Soci Fondatori a tutti gli
effetti coloro che hanno promosso e costituito
l’Associazione.
Art. 31 -
Eventuale decisione motivata di scioglimento
dell’Associazione deve essere assunta da un’Assemblea
Straordinaria appositamente convocata.
Nel caso di cui al comma precedente l’Assemblea è
validamente costituita se sono presenti almeno i 2/3
dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di
scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi
diritto al voto.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio
residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi
stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di
uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le
norme di legge vigenti in materia.
CATANIA, 27 APRILE..2018
Il Segretario…EMILIO DI PAOLA
Il Presidente…GIUSEPPE GUGLIELMO
I
presente Statuto è formato da numero 10 pagine
dattiloscritte su una sola facciata.
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